IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86; 
  Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
  Vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio del 25 settembre  1989,
che stabilisce le condizioni di  polizia  sanitaria  per  gli  scambi
intracomunitari e le importazioni  da  Paesi  terzi  di  embrioni  di
animali domestici della specie bovina; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 1992; 
  Visti i pareri delle  commissioni  parlamentari  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 28 dicembre 1992; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 26 febbraio 1993 e del 14 gennaio 1994; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e per gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il presente regolamento disciplina gli scambi tra l'Italia e gli
altri Stati membri della Comunita' europea, in  prosieguo  denominati
scambi, e le importazioni in Italia da Paesi terzi, in prosieguo  de-
nominate importazioni, di embrioni freschi  e  congelati  di  animali
domestici della specie bovina. 
  2. Le norme del presente regolamento non si applicano agli embrioni
concepiti  mediante  fecondazione  "in  vitro"  ne'   agli   embrioni
sottoposti a qualsiasi manipolazione che  tocchi  l'integrita'  della
zona pellucida. 
              AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato 
              redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico 
                  delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente 
               della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di 
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
                 - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina 
             dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza 
          del Consiglio dei Ministri". 
                - La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: "Norme generali 
               sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo 
           comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi 
          comunitari". 
             - La legge 19 febbraio 1992, n. 142, reca: "Disposizioni 
            per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza 
            dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per 
          il 1991)". 
             - La direttiva 89/556/CEE del 15 settembre 1989 e' stata 
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 
          L.302 del 19 ottobre 1989.