IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142; Vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992; Visti i pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 dicembre 1992; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 26 febbraio 1993 e del 14 gennaio 1994; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il presente regolamento disciplina gli scambi tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' europea, in prosieguo denominati scambi, e le importazioni in Italia da Paesi terzi, in prosieguo de- nominate importazioni, di embrioni freschi e congelati di animali domestici della specie bovina. 2. Le norme del presente regolamento non si applicano agli embrioni concepiti mediante fecondazione "in vitro" ne' agli embrioni sottoposti a qualsiasi manipolazione che tocchi l'integrita' della zona pellucida. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". - La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari". - La legge 19 febbraio 1992, n. 142, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)". - La direttiva 89/556/CEE del 15 settembre 1989 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L.302 del 19 ottobre 1989.